La vicenda giudiziaria del gioielliere Mario Roggero non presta il fianco a dubbi sul piano giuridico.
La scriminante della legittima difesa non sussiste, nemmeno nella sua versione più dilatata, ossia quella prevista dal c.4 dell’art. 52 cp., denominata legittima difesa abitativa con intrusione violenta. Requisito necessario di ogni ipotesi legislativa di legittima difesa è infatti il permanere dello stato di pericolo e, conseguentemente, dalla necessità della reazione (a difesa di se o di altri), nel momento in cui il fatto si verifica. Esattamente al contrario, il filmato che costituisce piena prova dell’accaduto, dimostra che Mario Roggero ha sparato quando lo stato di pericolo e la necessità di difendersi erano cessati (basterebbe osservare che il gioielliere ha sparato quando i rapinatori erano già scappati e si trovavano in strada, per di più erano inoffensivi tant’è che alcuni colpi sono stati sparati alle spalle). Sul piano del tutto astratto (non ho letto le sentenze, né conosco le eventuali aggravanti contestate), la soluzione sanzionatoria più favorevole sarebbe consistita nella celebrazione del giudizio nelle forme dell’abbreviato, se consentito dalla legge processuale che lo vieta nel caso dell’ergastolo (riduzione della pena di 1/3 da calcolarsi per intero), partendo dal minimo preveduto per il delitto di omicidio, ossia anni 21 di reclusione (quindi anni 14). La vicenda, poi, si prestava, sempre in astratto, alla concessione dell’attenuante della provocazione (avere reagito nello stato d’ira al fatto ingiusto altrui) e delle attenuanti generiche (ossia una doppia riduzione della pena di anni 14 sino a 1/3 (la seconda riduzione da applicarsi sulla pena risultante dalla precedente).
La pena andava comunque aumentata, per effetto della disciplina del concorso di reati. L’eventuale ricorso alla Corte Edu, poi, non sembra proponibile, sia per la mancanza di norme convenzionali di riferimento, sia per l’orientamento di tutela della vita umana, da sempre manifestato dalla Corte di Strasburgo, nel rispetto della convenzione e dei trattati eurounitari. Non è poi seriamente ipotizzabile una ulteriore dilatazione legislativa della legittima difesa che ricomprenda anche casi come quello di Roggero. Peraltro il testo attuale, è già oggi sospettoso di incostituzionalità, di contrasto con la convenzione Edu e con i trattati. È ovvio, infatti, tornando a Roggero, che costui non poteva pretendere il riconoscimento della scriminante, una volta scampato al pericolo, posto che poteva restare all’interno della propria gioielleria. Oltretutto, il testo della ipotizzata riforma dell’articolo 52 c.p. come quello di cui si fantastica, si sovrapporrebbe all’area della circostanza attenuante della provocazione, che già la commissione Rocco, opportunamente pose, nel rispetto dei principi di proporzione e gradualità, tra le circostanze attenuanti e non tra le causa di scusa. Resta il dispiacere per una pena ineseguibile, soprattutto se ragguaglia all’età del Roggero e alla ben diversa commisurazione in melius che ho esemplificato. Sospensione della esecuzione a parte, resta la possibilità della grazia Presidenziale auspicabile, dato che la esecuzione della pena, in questo caso, sarebbe priva di ogni finalità rieducativa (art. 27 c.3 Cost.), che però, va proposta nel pieno rispetto delle condizioni che la rendano concedibile. Tornado alla legittima difesa come scriminante, quindi ponendola sul piano oggettivo degli interessi contrapposti, è scontato che nessuno riterrà il bene giuridico patrimonio, prevalente sul bene vita, allorquando la vita dell’aggredito non corre più alcun pericolo. Analogamente può concludersi nel caso in cui, ponendo invece la legittima difesa sul piano soggettivo delle cause di scusa (o scusanti, per come recentemente sostenuto da un illustre collega torinese, istituto di stretto diritto, insuscettibile di applicazione analogica), posto che il ricorso a queste ultime è consentito solo se il comportamento doveroso risulti inesigibile. Quindi, sul punto della esclusione della legittima difesa, ai giudici non può muoversi alcuna seria critica. Purtroppo, vi è da osservare che il pur comprensibile clamore sollevato dalla vicenda, renderà più difficile ogni soluzione migliorativa.
Concludo sostenendo che è sempre inopportuna l’azione legislativa sotto la spinta di polemiche, opinioni contrapposte ed emotive, come accadde negli anni ’70, a parti invertite, dopo l’omicidio dei fratelli Menegazzo, anch’essi gioiellieri.
Quanto alle polemiche di una parte politica, ma ponendo il tema all’attenzione di tutta la politica, vi è da notare che da più di cinquanta anni la Repubblica democratica pensa di risolvere la questione penale incrementando le pene e riducendo gli spazi di manovra in melius riservati al giudice (di ciò costituisce uno sciagurato esempio, tra i tanti, la L. 251/2005 ampiamente falcidiata dalla Corte Costituzionale).
A confronto dell’attuale legge penale, confusa, inclemente e autoritaria, il codice Rocco quantomeno nella sua parte generale, costituisce un monumento superlativo sul piano della chiarezza, delle scelte giuridiche impeccabili, dell’uso di un linguaggio italiano perfetto (circostanza oggi molto rara), ma soprattutto dell’essere un cristallino pensiero liberale, sia pure ragguagliato ai tempi.
Di fronte a queste mie ultime parole trasaliranno i cosiddetti giuristi che si autodefiniscono democratici (molti dei quali, tali solo per il poco tempo necessario a fare bella figura, esibendo qualità non possedute), così come si trasalì quando ci si accorse che l’art. 1 c.p. (principio di legalità) che all’epoca nessuno pose in discussione, era scritto meglio del corrispondente art. 25 c. 2 della Costituzione oggi al contrario vittima di innumerevoli tentativi di aggiramento. Non bastano le etichette a modificare la realtà.
A tal punto approfitto per una digressione. Ben al di là di discorsi trionfalistici vuoti e di maniera sullo stato della Repubblica, si dovrebbe riconoscere che la nostra società sta scivolando verso la ottusità e l’ignoranza (ma riprenderemo questo discorso).te), così come si trasalì quando ci si accorse che l’art. 1 c.p. (principio di legalità) che all’epoca nessuno pose in discussione, era scritto meglio del corrispondente art. 25 c. 2 della Costituzione oggi al contrario vittima di innumerevoli tentativi di aggiramento. Non bastano le etichette a modificare la realtà.
A tal punto, abbandonando il tema della legittima difesa, approfitto per una digressione. Ben al di là di discorsi trionfalistici e vuoti sullo stato della Repubblica, chi è davvero puro di spirito, dovrebbe riconoscere che la nostra società sta scivolando verso la ottusità e l’ignoranza.

